20 Aprile 2026
La maggiore novità sul tema resta dunque l’approvazione della Legge costituzionale n.1 dell’11 febbraio 2022, con la quale sono state introdotte modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione, introducendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La tutela degli animali inclusa nell’art. 9 integra di fatto anche il concetto scientifico di One Health, ovvero il riconoscimento che la salute umana, animale, vegetale e ambientale sono inestricabilmente interconnesse. L’art. 41 specifica, al primo comma, che l’iniziativa economica privata, oltre a non potersi svolgere in contrasto all’utilità sociale, non può essere condotta “in danno alla salute, all’ambiente”. Tale formulazione richiama, di fatto, il principio del “non nuocere significativamente all’ambiente” (Dnsh) inserito nel Green Deal europeo, che l’Italia è già chiamata ad applicare agli investimenti del Pnrr e ad altri interventi finanziati dal bilancio europeo 2021-2027.
Su scala europea, si segnala il positivo impulso dato dal Green deal e in particolare dalla Strategia per la biodiversità al 2030, che integra gli obiettivi della Cop 15 sulla Diversità biologica prevedendo, entro il 2030, sia un incremento delle aree protette terrestri e marine ad almeno il 30%, sia un ripristino efficace del 30% degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati. Tuttavia, la legge europea per il ripristino della natura è ancora ferma all’obiettivo del 20% e, al momento, non ci sono proposte politiche che indichino in che modo l’Unione intenda colmare questa differenza.
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